Lo scorso 18 maggio il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha diramato la Circolare n. 3/DF che chiarisce tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). In particolare, la circolare precisa quali sono le modalità di calcolo dell’IMU, comprese le detrazioni; individua le categorie di soggetti ai quali si applica l’imposta e chiarisce le modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato (es. fabbricati rurali) o terreno (es. terreni agricoli). IMU_semplice_2012
Studi di settore per le cooperative
L’art. 6 del D.M. Economia 28.12.2011 ha confermato, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2011, il diverso utilizzo dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore nei confronti, tra gli altri, delle società cooperative a mutualità prevalente.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2011, per questi soggetti i risultati dell’applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento, di cui all’articolo 10 della L.8.05.1998, n. 146, bensì possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. Studi di settore – novità normative e risposte a quesiti
Definizione di abitazione principale ai fini Imu
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata).
Alcune risposte sull’Imu
Operazioni intracomunitarie senza iscrizione al Vies
Nel caso di mancata iscrizione all’archivio informatico Vies, l’acquisto effettuato da una ditta italiana presso un’azienda con sede in un altro Stato Ue, non può essere considerato una transazione intracomunitaria esente dall’imposta sul valore aggiunto. L’operazione, pertanto, assume rilevanza ai fini Iva nel Paese del fornitore e non risulta applicabile il regime dell’inversione contabile (reverse charge). Risoluzione 42 E 2012
Più tempo per presentare il 730
Chi presenta il modello 730 per dichiarare i redditi 2011, ha tempo fino al prossimo 16 maggio, se lo consegna al sostituto d’imposta, oppure fino al 20 giugno, se lo presenta a un Caf o a un professionista abilitato.
Lo stabilisce un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri 26 aprile 2012. Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri
Codici tributo per il versamento dell’Imu
Con la Risoluzione n. 35E 2012 dell’Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i codici tributo 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3923 e 3924 per il versamento, mediante il Mod. F24, dell’Imposta municipale propria (Imu) prevista dall’art. 13, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214. Si sottolinea inoltre che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Risoluzione 35E 2012
Sul mio siito tra le utilità c’è la possibilità di simulare il calcolo dell’imu.
Riporto delle perdite per soggetti Ires
Per le società di capitali è stato introdotto un meccanismo che limita il riporto delle perdite in misura pari all’80% del reddito imponibile di periodo e che, contestualmente, elimina il limite quinquiennale per il riporto negli esercizi successivi. Inoltre è confermata l’utilizzabilità piena delle perdite relative ai primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione per le nuove attività produttive. Le nuove regole interessano i soggetti Ires e sono efficaci a partire dal periodo di imposta 2011. Rientrano nella nuova disciplina le perdite che risultano dalla dichiarazione 2011, ossia, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, sono interessate le perdite realizzate negli esercizi dal 2006 al 2010. Sono escluse quelle relative al 2005, non riportabili in quanto è ormai scaduto il temine del limite di 5 anni previsto dalla previgente disciplina. Riporto delle perdite per soggetti Ires
Controlli di valuta alla frontiera
Il D.L. n. 16/2012 contiene importanti modifiche al D. Lgs n. 165/2008 in materia di passaggi transfrontalieri con denaro contante. Tale provvedimento normativo impone a chiunque entri nel territorio nazionale (o ne esca) trasportando “denaro contante” di importo pari o superiore a € 10.000,00 di dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. Controlli di valuta alla frontiera
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